Legislazione Estetiste

Nell’utilizzo dei cosmetici anche le estetiste hanno le loro responsabilità

La Legge 1/90 non consente alle estetiste di utilizzare medicinali ma solo cosmetici. A regolamentare l’uso dei prodotti sono un Regolamento Europeo emesso nel 2009 e la Legge italiana 1/90 integrata da un’altra normativa che ha fissato le sanzioni per chi non rispetta i vari articoli contenuti nell’ordinamento dell’Unione. A differenza dei farmaci che vengono immessi sul mercato previa autorizzazione dell’Agenzia italiana del farmaco, i cosmetici non sono stati autorizzati da alcun organismo competente. Ciò significa che il loro controllo avviene a posteriori, una volta che essi sono arrivati sul mercato. Per non incorrere in sanzioni non bisogna mai fidarsi “a scatola chiusa” verificare l’etichetta, conservare i prodotti in modo appropriato e comunicare alle autorità competenti eventuali effetti collaterali derivanti dall’utilizzo di quel prodotto.

 

Care amiche in un mio precedente intervento mi ero già soffermata sull’importanza di saper “leggere” un cosmetico, le sue caratteristiche, i suoi componenti, le sue eventuali controindicazioni, per offrire alle nostre clienti un trattamento adeguato e su misura. Oggi, invece, vorrei riflettere con voi sugli obblighi di legge che disciplinano la nostra attività e che ci impongono l’uso esclusivo di prodotti certificati come cosmetici. La Legge 1/90 non consente alle estetiste di utilizzare medicinali e per questo è indispensabile che ognuna di noi abbia la certezza-oserei dire matematica-di avere tra le mani un cosmetico ogni volta che esegue un trattamento nel proprio centro. Non lasciatevi mai ingannare da terminologie fuorvianti e ricordatevi che non esistono le mezze misure. Un prodotto o è un medicinale o è un cosmetico e a noi è concesso utilizzare solo quest’ultimo. Ma che cosa si intende per cosmetico? Il Regolamento Europeo emesso nel 2009- valido, quindi, in tutti gli stati dell’Unione- indica come cosmetico qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero, capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni), sui denti e sulle mucose della bocca con la finalità prevalente o esclusiva di  pulirli, profumarli, mantenerli in buono stato, modificarne l’aspetto, proteggerli o correggerne gli odori. In caso di utilizzo scorretto dei prodotti interviene  la legge dei singoli stati e per quel che ci riguarda lo scorso anno è stata emanata dallo stato italiano una normativa che prevede l’applicazione di sanzioni a chi si comporta in modo scorretto. E, a questo proposito, vorrei mettervi in guardia su alcuni possibili pericoli che potrebbero presentarsi frequentemente. A differenza dei farmaci che vengono immessi sul mercato previa autorizzazione dell’Agenzia italiana del farmaco (sulle confezioni di ogni medicinale, se ci fate caso, compare sempre un numero che conferma questa autorizzazione), i cosmetici non sono stati autorizzati da alcun organismo competente. Ciò significa che il controllo dei cosmetici avviene a posteriori, una volta che essi sono arrivati sul mercato. Può succedere che un’estetista, in totale buona fede, utilizzi o venda un prodotto non conforme alla normativa e che si presenti nel suo centro un controllore. L’estetista non può obiettare nulla perché per legge risulta distributrice di quel prodotto, ovvero colei che lo fornisce a un consumatore finale, e pertanto sarà passibile di sanzioni. Anche l’azienda fornitrice non la passerà liscia –e le sarà riconosciuta una responsabilità maggiore- ma a noi interessa di più sapere quello che potrebbe succedere a una nostra collega. Vi sembra una severità eccessiva nei confronti della nostra categoria? Non me la sento di esprimere giudizi. Tenete conto che la legge vuole tutelare il consumatore mettendo in chiaro che nessuna sostanza e di per sé sicura. Se il prodotto è conforme alla normativa europea sarà per certo un prodotto che rispetta tutti gli standard di sicurezza, al di là degli ingredienti che contiene, ma non dimentichiamoci mai che anche la sostanza più banale, se mal utilizzata o se applicata ad una cliente intollerante o allergica, può causare problemi. Per questo è bene non fidarsi mai “a scatola chiusa”. Anzi, per ottemperare al Regolamento europeo dobbiamo sempre verificare l’etichetta, conservare i prodotti in modo appropriato e comunicare alle autorità competenti eventuali effetti collaterali derivanti dall’utilizzo di quel prodotto. Non dimentichiamo mai di essere attente e vigili per il bene nostro e di tutte le nostre clienti.